Art. 1

In vigore dal 17 lug 1873
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Testaccio d'ischia e Barano d'Ischia, in data 2 e 9 maggio 1869 e 9 maggio 1873; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Napoli, in data 28 settembre 1872; Visti gli articoli 13 e 14 della Legge comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato A; Vista la Legge 18 agosto 1870, n. 5815; Abbiamo decretato e decretiamo: . A datare dal 1° settembre 1873, il Comune di Testaccio d'Ischia è soppresso e unito a quello di Barano d'Ischia, in Provincia di Napoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1873-06-08;1427#art-1

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