Art. 3
In vigore dal 25 gen 1872
Il contributo della Società per le spese degli Uffici di ispezione è di lire venti annue pagabili a trimestri anticipati.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 15 novembre 1871.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 29 dicembre 1871
Reg. 58 Atti del Governo a c. 131. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
Castagnola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1871-11-15;173#art-3