Art. 3

In vigore dal 25 gen 1872
Il contributo della Società per le spese degli Uffici di ispezione è di lire venti annue pagabili a trimestri anticipati. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 15 novembre 1871. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 29 dicembre 1871 Reg. 58 Atti del Governo a c. 131. D. Gherardi. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. Castagnola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1871-11-15;173#art-3

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