Art. 2

In vigore dal 25 gen 1872
Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti: A) Nell' sono cancellate le parole «s'intenderà costituita e.» B) All'articolo 6 è sostituito il seguente: «Art. 6. Il capitale sociale è di lire 7,000, ed è rappresentato da 350 azioni da lire 20 ciascuna, pagabili nè modi di cui all'articolo 9.» C) In fine dell'articolo 11 sono aggiunte queste parole: «Salvo il disposto dell'articolo 154 del Codice di commercio.» D) Nell'articolo 20, dopo le parole «per la di lui famiglia,» sono inserite queste: «e le sue azioni, non potendo essere ricollocate entro un mese, saranno annullate colle formalità prescritte dall'articolo 154 del Codice di commercio.» E) In fine dell'articolo 31 è aggiunta la disposizione seguente: «Tanto nei casi di adunanze ordinarie, quanto in quelli di adunanze straordinarie, un quinto del numero totale dei soci potrà domandare che sia fatta qualche aggiunta all'ordine del giorno; ma la domanda non sarà ammessa se non sia stata presentata al Consiglio d'amministrazione in tempo debito per essere pubblicata ed inscritta nell'avviso da affiggersi e nella circolare da trasmettersi al domicilio di ciascun azionista.» F) All'articolo 35, alle parole «per queste deliberazioni è necessaria l'approvazione governativa,» sono sostituite queste: «è necessaria l'approvazione governativa per le deliberazioni relative alla proroga della durata sociale ed alle modificazioni dello statuto.» G) Nell'articolo 37 sono cassate le parole «Il Presidente e il Vice-Presidente restano in carica due anni, ed i Consiglieri durano in funzione per lo stesso tempo,» e vi sono sostituite le parole seguenti: «I dieci componenti il Consiglio d'amministrazione stanno in carica due anni; se ne rinnova una metà ogni anno per ordine di anzianità.»
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1871-11-15;173#art-2

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