Art. 4

In vigore dal 25 lug 1871
La Banca dovrà pubblicare mensilmente la situazione dei suoi conti, salva sempre l'osservanza dell'articolo 7 della Legge sul credito agrario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1871-06-01;76#art-4

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Art. 4 Che approva la Societa' anonima sedente in Asti sotto il titolo di Banca agricola Astigiana. — Testo vigente | Portale Normativo