Art. 2

In vigore dal 25 lug 1871
Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti: A) In fine dell'articolo 6 sono aggiunte le parole: e di fare operazioni non contemplate dagli dello statuto.» B) L'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12. Il capitale sociale è di lire settecentomila, rappresentato da sette serie di duemila azioni ciascuna; esaurite e pagate queste per intero, potrà essere aumentato, mediante emissione di nuove serie di azioni, per deliberazione del Consiglio di amministrazione, fino alla cifra di due milioni, salva l'approvazione del Governo per qualsiasi aumento di capitale oltre le lire settecentomila.» C) In fine dell'articolo 16 è aggiunta la disposizione seguente: «Inoltre l'elenco nominativo dei soci, indicante il numero delle azioni possedute da ciascuno di essi, insieme col libro dei trapassi, dovrà stare continuamente esposto presso la sede e le succursali in luogo aperto al pubblico.» D) Negli articoli 20 e 22, alle parole «cinque serie» sono sostituite le parole «sette serie.» E) Ai paragrafi c, d, e ed f dell'articolo 24 sono sostituiti i seguenti: C) Determina l'aumento del capitale, salva l'approvazione governativa, alla maggioranza di due terzi dei voti. D) Delibera, alla maggioranza di due terzi dei voti, sullo scioglimento della Società e, salva l'approvazione governativa, sulle variazioni da farsi allo statuto, sulla proroga della durata sociale oltre 50 anni, sulla fusione con altre Società di credito agrario governate dalla Legge 21 giugno 1869; inoltre per la validità delle deliberazioni, di cui è parola nel presente § d, è necessario l'intervento all'adunanza di almeno trenta azionisti, che rappresentino non meno di un terzo del capitale sociale.» F) Nell'articolo 28, alle parole «lettera e» si sostituiscono le parole «lettera d.» G) Nell'articolo 29, alle parole «salva l'eccezione prevista all'articolo 24, lettera c,» sono sostituite le parole: «salve le eccezioni previste all'articolo 24, lettere c e d.» H) Nell'articolo 31, alle parole «nella forma prescritta all' della Legge sul credito agrario» sono sostituite le altre: «secondo le norme dettate dall' della Legge sul credito agrario.» Nel primo periodo dello stesso articolo 31 sono soppresse le parole «e tre sindaci,» e invece, dopo le parole «credito agrario,» è aggiunta la disposizione seguente: «L'assemblea generale nomina anche tre sindaci.»
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1871-06-01;76#art-2

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