Art. 2

In vigore dal 6 ott 1870
La Banca contribuirà per annue lire cinquanta nelle spese degli Uffici d'ispezione. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 4 agosto 1870. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addì 15 agosto 1870 Reg. 52 Atti del Governo a c. 45. Crodara Visconti. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. RAELI. CASTAGNOLA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1870-08-04;2427#art-2

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