Art. 1
In vigore dal 6 ott 1870
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli statuti e gli atti relativi alla costituzione della Società anonima cooperativa di credito per azioni nominative, sedente in Crema sotto il titolo di Banca popolare agricola di mutuo credito nel Circondario di Crema;
Visti i Reali Decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La Banca popolare agricola di mutuo credito nel Circondario di Crema, costituitasi in Crema per atto pubblico del 7 maggio 1870, rogato Meneghezzi, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti riformati ai termini della deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti, in data 10 luglio 1870.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1870-08-04;2427#art-1