Art. 2
In vigore dal 9 ago 1870
Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Prali, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia di Torino, entro il mese di agosto 1870, nei modi di Legge, le attuali Rappresentanze dei Comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni,
astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 25 giugno 1870.
VITTORIO EMANUELE
G. Lanza.
Registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio 1870
Reg. 51 Atti del Governo a c. 159. Crodara Visconti.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1870-06-25;5731#art-2