Art. 1
In vigore dal 9 ago 1870
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;
Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Torino nell'adunanza del 9 settembre 1869, e quelle dei Consigli comunali di Rodoretto e Prali, in data 9 e 11 marzo 1867;
Visti gli articoli 13 e 14 della Legge comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato A;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A partire dal 1° settembre 1870, il Comune di Rodoretto è soppresso ed unito a quello di Prali, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passività, di che nel 3° paragrafo dell'articolo 13 della succitata Legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1870-06-25;5731#art-1