Art. 3

In vigore dal 21 ago 1870
Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie al medesimo. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 9 giugno 1870. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addì 4 luglio 1870 Reg. 51 Atti del Governo a c. 154. Crodara Visconti. Luogo del sigillo. V. il Guardasigilli. M. RAELI. C. CORRENTI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1870-06-09;2397#art-3

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