Art. 1
In vigore dal 21 ago 1870
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'atto del 2 ottobre 1797, col quale il Sacerdote Calcedonio Monreale fondò a Grotte, Provincia di Girgenti, un Collegio di Maria per la educazione religiosa e civile delle fanciulle;
Visto il Decreto del Nostro Luogotenente generale 7 luglio 1866;
Vista la Legge 3 agosto 1862;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Volendo riordinare quel Collegio in modo che meglio corrisponda al grado attuale della istruzione e della educazione pubblica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il Collegio di Maria di Grotte, fondato dal Sacerdote Calcedonio Monreale per l'atto 2 ottobre 1797, è riconosciuto quale Istituto di educazione ed istruzione femminile, dipendente dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione e dalle Autorità scolastiche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1870-06-09;2397#art-1