Art. 2
In vigore dal 22 gen 1870
Fino alla costituzione dei novelli Consigli comunali di Castiglione e Montorio, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia, entro il mese di febbraio prossimo venturo, in base alle attuali liste elettorali amministrative, riformate, per quanto concerne il Comune di Castiglione della Valle e la frazione Leognano, a norma del 1° comma dell'articolo 17 della Legge succitata, le attuali Rappresentanze dei Comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 18 dicembre 1869.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 3 gennaio 1870
Reg. 49 Atti del Governo a c. 152. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli.
G. Lanza
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1869-12-18;5423#art-2