Art. 1

In vigore dal 22 gen 1870
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; Vista la domanda sporta da tutti gli elettori di Leognano, per ottenere che quella frazione sia staccata dal Comune di Castiglione della Valle, ed unita a quello di Montorio al Vomano; Viste le deliberazioni emesse dai Consigli comunali di Castiglione della Valle e Montorio al Vomano, nelle adunanze delli 22 settembre e 17 ottobre 1868, e quella del Consiglio provinciale di Teramo, in data 25 ottobre stesso anno; Visto l'articolo 15, alinea, della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato A; Abbiamo decretato e decretiamo: . A partire dal 1° marzo 1870, la frazione di Leognano è staccata dal Comune di Castiglione della Valle, ed unita a quello di Montorio al Vomano. I confini territoriali dei Comuni di Castiglione della Valle e Montorio al Vomano sono rispettivamente accresciuti o diminuiti della porzione di territorio rilevata in colore bigio nel piano topografico dell'architetto Giuseppe Pigliacelli, in data 30 aprile 1869, il quale sarà d'ordine Nostro vidimato dal Ministro proponente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1869-12-18;5423#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo