Art. 5

In vigore dal 14 gen 1870
Le giovani che ameranno d'entrare nel Collegio per essere mantenute, educate ed istruite, presenteranno la dimanda al Consiglio amministrativo, il quale giudicherà della loro ammessione. Esse però, invece della dote prescritta dalla fondatrice, dovranno pagare al Convitto quella modica retta che verrà fissata dal Consiglio stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1869-11-21;2290#art-5

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