Art. 3

In vigore dal 14 gen 1870
Il Presidente dura in carica quattro anni; gli altri, due anni. Ogni biennio usciranno di carica due Consiglieri, uno nominato dal Consiglio comunale, l'altro dal Ministero della Pubblica Istruzione. Al compiersi del primo biennio la sorte deciderà chi debba uscire; poi usciranno i due anziani. Quelli che escono di carica possono essere rieletti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1869-11-21;2290#art-3

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