Art. 3

In vigore dal 14 ott 1868
Le adunanze sono valide quando intervengano i due terzi della sezione o dell'intero Collegio, secondo che sia o parziale o generale l'adunanza. Se per altro nelle adunanze generali una delle sezioni, pittura o scultura, non si trovasse in numero legale, potrà per le votazioni di sezione completarsi con altrettanti Professori estratti a sorte dell'altra sezione; senza che ciò impedisca ai Professori medesimi di rendere il loro voto anche nella votazione generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-08-13;2039#art-3

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