Art. 2
In vigore dal 14 ott 1868
I Professori residenti che mancassero abitualmente alle adunanze, come quelli che mutassero domicilio, potranno essere portati fra i corrispondenti per deliberazione del Collegio accademico, a proposta del Presidente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-08-13;2039#art-2