Art. 2
In vigore dal 25 ago 1868
Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Trapani, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia nei modi di Legge, e riformando prima le attuali liste elettorali del Comune di Xitta in base al 4° comma dell'articolo 17 della Legge succitata, le attuali Rappresentanze dei Comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 16 luglio 1868.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 28 luglio 1868
Reg. 43 Atti del Governo a c. 82. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
C. Cadorna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-07-16;4496#art-2