Art. 1

In vigore dal 25 ago 1868
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Ministro dell'Interno; Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Trapani nell'adunanza del 17 gennaio scorso, e quelle dei Consigli comunali di Xitta e Trapani in data 29 marzo e 9 maggio ultimi; Visto l'articolo 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865, allegato A; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il Comune di Xitta è soppresso ed aggregato a quello di Trapani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-07-16;4496#art-1

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