Art. 1
In vigore dal 25 ago 1868
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Trapani nell'adunanza del 17 gennaio scorso, e quelle dei Consigli comunali di Xitta e Trapani in data 29 marzo e 9 maggio ultimi;
Visto l'articolo 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865, allegato A;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Il Comune di Xitta è soppresso ed aggregato a quello di Trapani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-07-16;4496#art-1