Art. 2
In vigore dal 12 lug 1868
Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Pieve San Giacomo, cui si procederà a cura del prefetto della provincia nei modi di legge, le attuali rappresentanze di Gazzo, Silvella e Pieve San Giacomo continueranno nello esercizio delle loro funzioni, ma eviteranno di prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio comunale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 31 maggio 1868.
VITTORIO EMANUELE.
C. Cadorna.
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