Art. 1
In vigore dal 12 lug 1868
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del ministro dell'interno;
Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Cremona nell'adunanza del 30 gennaio 1867, e quelle dei Consigli comunali di Silvella, Pieve San Giacomo e Gazzo, in data 25 marzo e 7 aprile successivi, e 16 gennaio ultimo;
Visto l'articolo 14 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865,
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I comuni di Gazzo e Silvella sono soppressi, ed aggregati a quello di Pieve San Giacomo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-05-31;4426#art-1