Art. 1

In vigore dal 12 lug 1868
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del ministro dell'interno; Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Cremona nell'adunanza del 30 gennaio 1867, e quelle dei Consigli comunali di Silvella, Pieve San Giacomo e Gazzo, in data 25 marzo e 7 aprile successivi, e 16 gennaio ultimo; Visto l'articolo 14 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865, Abbiamo decretato e decretiamo: . I comuni di Gazzo e Silvella sono soppressi, ed aggregati a quello di Pieve San Giacomo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1868-05-31;4426#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo