Art. 2

In vigore dal 6 lug 1868
Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Sospiro, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia nei modi di Legge, le attuali Rappresentanze dei tre cennati Comuni continueranno nell' esercizio delle loro funzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio comunale. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 24 maggio 1868. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 10 giugno 1868 Reg. 43 Atti del Governo a c. 5. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. C. Cadorna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-05-24;4413#art-2

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Art. 2 Col quale i Comuni di Longardore e San Salvadore sono soppressi, ed aggregati a quello di Sospiro. — Testo vigente | Portale Normativo