Art. 1

In vigore dal 6 lug 1868
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Ministro dell'Interno; Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Cremona nell'adunanza del 30 gennaio 1867, e quelle dei Consigli comunali di Longardore, San Salvadore e Sospiro, in data 25 marzo, 14 aprile e 12 maggio successivi; Visto l'articolo 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865; Abbiamo decretato e decretiamo: . I Comuni di Longardore e San Salvadore sono soppressi, ed aggregati a quello di Sospiro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-05-24;4413#art-1

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