Art. 1
In vigore dal 6 lug 1868
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Cremona nell'adunanza del 30 gennaio 1867, e quelle dei Consigli comunali di Longardore, San Salvadore e Sospiro, in data 25 marzo, 14 aprile e 12 maggio successivi;
Visto l'articolo 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I Comuni di Longardore e San Salvadore sono soppressi, ed aggregati a quello di Sospiro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-05-24;4413#art-1