Art. 2
In vigore dal 5 mar 1868
Fino alla ricostituzione del novello Consiglio comunale di Corte dè Frati, cui si procederà nel più breve termine possibile, le attuali Rappresentanze di Corte dè Frati, San Sillo ed Alfiano continueranno nel disimpegno delle loro attribuzioni, ma cureranno di non vincolare in modo alcuno l'azione del futuro Consiglio comunale.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addì 30 gennaio 1868.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1868
Reg. 42 Atti del Governo a c. 57. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
C. Cadorna.
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