Art. 1

In vigore dal 5 mar 1868
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Ministro dell'Interno; Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Cremona nella adunanza 30 gennaio 1867, e quella dei Consigli comunali di Corte dè Frati, San Sillo ed Alfiano, in data 31 marzo, 15 aprile e 13 dicembre successivi; Visti gli articoli 13 e 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865; Abbiamo decretato e decretiamo: . I Comuni di San Sillo ed Alfiano sono soppressi, ed aggregati a quello di Corte dè Frati, rimanendo separate, quanto al Comune di Alfiano, le rendite patrimoniali, le passività e le spese obbligatorie di cui all'ultimo alinea dell'articolo 13 sovracitato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-01-30;4214#art-1

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