Art. 2
In vigore dal 22 gen 1868
Fino alla ricostituzione dei novelli Consigli comunali di Paderno Fasolaro e Barzaniga, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia nei modi di Legge, le attuali Rappresentanze dei cennati quattro Comuni continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, ma cureranno di non vincolare in modo alcuno l'azione dei futuri Consigli comunali.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 22 dicembre 1867.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 31 dicembre 1867
Reg. 41 Atti del Governo a c. 224. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli A. Mari.
Gualterio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-12-22;4143#art-2