Art. 1
In vigore dal 22 gen 1868
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Cremona nella adunanza 29 gennaio scorso, e quella dei Consigli comunali di Acqualunga-Badona, Grontorto, Paderno Fasolaro e Barzaniga, in data 21, 22, 24 e 31 marzo ultimo;
Visto l'articolo 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A partire dal 1° gennaio 1868, i Comuni di Acqualunga-Badona e Grontorto sono soppressi, aggregandosi il primo a Paderno Fasolaro, il secondo a Barzaniga.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-12-22;4143#art-1