Art. 2
In vigore dal 29 dic 1867
Fino alla ricostituzione del Consiglio comunale di Cà d'Andrea, cui si provvederà dal Prefetto della Provincia nei modi di Legge, le attuali Rappresentanze dei sovramenzionati Comuni continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, curando però di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 14 novembre 1867.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 29 novembre 1867
Reg. 41 Atti del Governo a c. 137. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli A. Mari.
Gualterio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-14;4059#art-2