Art. 1
In vigore dal 29 dic 1867
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Cremona nella adunanza 30 gennaio scorso, e quelle dei comuni di Brolpasino, Breda Guazzona, Fossa Guazzona, Pieve S. Maurizio, Cà d'Andrea, Ronca dè Golferami e Casanova Offredi, in data 8, 14, 25, 26, 28 e 30 aprile successivo;
Visti gli articoli 13 e 14 della legge sull'amministrazione comunale in data 20 marzo 1865;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A partire dal 1° gennaio 1868 i comuni di Brolpasino, Breda Guazzona, Fossa Guazzona, Pieve S. Maurizio, Ronca dè Golferami e Casanova Offredi sono soppressi, ed aggregati a quello di Cà d'Andrea, autorizzando però il comune di Brolpasino a tenere separate dagli altri le rendite patrimoniali e le passività indicate nella deliberazione sovramenzionata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-14;4059#art-1