Art. 3

In vigore dal 10 ott 1867
Nel più breve termine possibile si procederà alla ricostituzione del Consiglio comunale di Casalbuttano, riformando però le attuali liste elettorali di S. Vito e Polengo in base al 2° comma dell'articolo 17 della Legge sovracitata, ed intanto le attuali Rappresentanze dei tre Comuni continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, curando di non vincolare in alcun modo l'azione del futuro Consiglio comunale. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 22 agosto 1867. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 4 settembre 1867 Reg. 40 Atti del Governo a c. 230. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio. U. Rattazzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-08-22;3894#art-3

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