Art. 2

In vigore dal 10 ott 1867
È autorizzata la separazione delle rendite patrimoniali e delle passività che appartengono a ciascuno dei predetti Comuni, in conformità delle deliberazioni comunali sovra accennate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-08-22;3894#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo