Art. 2

In vigore dal 3 feb 1867
Alle espropriazioni dei terreni a tal uopo occorrenti si procederà a termini di Legge; e le medesime dovranno essere compiute, come pure i lavori da eseguirsi, nel termine di un anno. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 6 gennaio 1867. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addì 15 gennaio 1867 Reg. 39 Atti del Governo a c. 7. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli BORGATTI. E. CUGIA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-01-06;1862#art-2

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