Art. 1

In vigore dal 3 feb 1867
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'articolo 11 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: . Sono dichiarate opere di pubblica utilità le fortificazioni passeggere erettesi durante la guerra nelle varie piazze del Regno, la cui conservazione sia riconosciuta necessaria dal predetto Nostro Ministro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-01-06;1862#art-1

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