Art. 1
In vigore dal 3 feb 1867
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 11 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Sono dichiarate opere di pubblica utilità le fortificazioni passeggere erettesi durante la guerra nelle varie piazze del Regno, la cui conservazione sia riconosciuta necessaria dal predetto Nostro Ministro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-01-06;1862#art-1