Art. 2
In vigore dal 3 feb 1867
Alle espropriazioni dei terreni a tal uopo occorrenti si procederà a senso della citata Legge; e le medesime dovranno essere compiute, come pure i lavori da eseguirsi, nel termine di sei mesi.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 23 dicembre 1866.
VITTORIO EMANUELE.
Registrato alla Corte dei conti addì 9 gennaio 1867
Reg. 38 Atti del Governo a c. 194. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli BORGATTI.
E. CUGIA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-12-23;1840#art-2