Art. 1
In vigore dal 3 feb 1867
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 11 della Legge 25 giugno 1865, n° 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È dichiarato opera di pubblica utilità il compimento del poligono per le esercitazioni pratiche del Corpo degli Zappatori del Genio militare nella piazza di Casale, secondo il progetto approvato dal predetto Nostro Ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-12-23;1840#art-1