Art. 3

In vigore dal 10 ago 1866
I Compilatori continueranno a godere della provvisione speciale loro assegnata; cosicché il numero degli Accademici residenti provvisionati sarà di sedici. Gli altri due Accademici residenti, oltre ai suddetti, conseguiranno la provvisione accademica di mano in mano nell'accadere delle vacanze, secondo l'anzianità della elezione e secondo l'età quando fossero stati eletti nello stesso giorno. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 4 luglio 1866. EUGENIO DI SAVOJA Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1866 Reg.° 36 Atti del Governo a c. 169. Crodara-Visconti. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti. Berti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-04;1771#art-3

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