Art. 1

In vigore dal 10 ago 1866
EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dell'autorità a Noi delegata; Viste le Costituzioni della R. Accademia della Crusca approvate con Decreto del 29 agosto 1859 ed i Decreti del Governo Toscano del 26 settembre dello stesso anno e 10 marzo 1860; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . La condizione della origine Toscana richiesta per essere Accademico residente della Crusca, è abolita; rimane ferma soltanto l'altra di avere stabile dimora in Firenze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-04;1771#art-1

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