Art. 1
In vigore dal 10 ago 1866
EUGENIO
PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Viste le Costituzioni della R. Accademia della Crusca approvate con Decreto del 29 agosto 1859 ed i Decreti del Governo Toscano del 26 settembre dello stesso anno e 10 marzo 1860;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La condizione della origine Toscana richiesta per essere Accademico residente della Crusca, è abolita; rimane ferma soltanto l'altra di avere stabile dimora in Firenze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-04;1771#art-1