Art. 4

In vigore dal 20 lug 1866
Il Soprintendente degli scavi dirigerà i lavori e le pubblicazioni della Scuola, le quali verranno fatte in nome ed a profitto della medesima. E gli alunni useranno pè loro studi dè libri esistenti nella Biblioteca di Pompei.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-06-13;2957#art-4

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