Art. 2
In vigore dal 20 lug 1866
Essi saranno scelti in ordine di merito fra i giovani che avranno dato prova, davanti a Giunte esaminatrici, di ben conoscere:
a) La letteratura greca;
b) La letteratura latina;
c) La storia e geografia antica;
d) Le antichità greche e romane;
e) La mitologia classica.
A merito pari, saranno preferiti coloro che sostengano un esame di filologia comparata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-06-13;2957#art-2