Art. 2
In vigore dal 22 gen 1866
Ciascuna delle tre frazioni del nuovo Comune di Tredossi manterrà separate le proprie rendite patrimoniali, e sopporterà le spese a ciascuno occorrenti per manutenzione di strade di privata ragione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-17;2714#art-2