Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 gen 1866
Ciascuna delle tre frazioni del nuovo Comune di Tredossi manterrà separate le proprie rendite patrimoniali, e sopporterà le spese a ciascuno occorrenti per manutenzione di strade di privata ragione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-17;2714#art-2