Art. 1
In vigore dal 25 ott 1865
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Articolo unico.
Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione internazionale per migliorare la sorte dei feriti in guerra, conchiusa tra l'Italia e diversi Stati d'Europa, e sottoscritta in Ginevra addì ventidue del mese di agosto dell'anno mille ottocento sessantaquattro.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 23 settembre 1865.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 30 settembre 1865
Reg.° 53 Atti del Governo a c. 217. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Cortese.
Alfonso La Marmora
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-09-23;2514#art-1