Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 ott 1865
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione internazionale per migliorare la sorte dei feriti in guerra, conchiusa tra l'Italia e diversi Stati d'Europa, e sottoscritta in Ginevra addì ventidue del mese di agosto dell'anno mille ottocento sessantaquattro. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 23 settembre 1865. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 30 settembre 1865 Reg.° 53 Atti del Governo a c. 217. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Cortese. Alfonso La Marmora
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