RegolamentoTitolo X

Art. 123

Abrogato

Pel sale esclusivamente destinato alla fabbricazione della soda, alla riduzione dei minerali, il prezzo sarà eguale al costo. Esso verrà fissato a seconda delle località e per un triennio dal Ministro delle Finanze.

In vigore dal 16 dic 2010
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-15;2398#art-r-123

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Pel sale esclusivamente destinato alla fabbricazione della soda, alla riduzione dei minerali, il prezzo sarà eguale al costo. Esso verrà fissato a seconda delle località e per un triennio dal Ministro delle Finanze. (Art. 123 Che approva il Regolamento per l'esecuzione della Legge sulla privativa dei sali e tabacchi.) — Testo vigente | Portale Normativo