Regolamento›Titolo X
Art. 123
Abrogato123 / 162Pel sale esclusivamente destinato alla fabbricazione della soda, alla riduzione dei minerali, il prezzo sarà eguale al costo. Esso verrà fissato a seconda delle località e per un triennio dal Ministro delle Finanze.
In vigore dal 16 dic 2010
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-15;2398#art-r-123