RegolamentoCapo I

Art. 64

Abrogato

Obbligo dell'Autorità di tenere registro delle persone, cui rilascia libretti.

In vigore dal 16 dic 2010
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-05-18;2336#art-r-64

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Obbligo dell'Autorità di tenere registro delle persone, cui rilascia libretti. (Art. 64 Col quale e' approvato il Regolamento per l'esecuzione della Legge sulla Pubblica Sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo