Art. 64 · Obbligo dell'Autorità di tenere registro delle persone, cui rilascia libretti.
RegolamentoCapo I

Art. 64

Abrogato64 / 112

Obbligo dell'Autorità di tenere registro delle persone, cui rilascia libretti.

In vigore dal 16 dic 2010
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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