RegolamentoCapo II

Art. 236

Scuole di lettere, conteggio, ecc.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 857. Le scuole istituite presso ogni Corpo per gl'individui della bassa-forza, a tenore del regolamento in data 21 ottobre 1858, sono annoverate fra i mezzi più efficaci a conseguire due eminenti scopi, quello cioè di accrescere l'istruzione dei sott'uffiziali e soldati, onde vieppiù abilitarli ai militar servizio e procurare all'Esercito in questa parte il maggior possibile incremento, e quello d'educarli ad un tempo, sia a vantaggio loro proprio, che della società. § 858. I comandanti di Corpo si adopreranno perciò colla maggior sollecitudine a promuoverne l'incremento, eccitando gli uffiziali e sott'uffiziali a cooperarvi ciascuno secondo la propria capacità e colla maggior energia, ed osservando accuratamente le prescrizioni del regolamento. § 859. Lo zelo e l'intelligenza che in ciò spiegheranno i comandanti di Corpo e gli uffiziali incaricati della direzione delle scuole e dell'insegnamento, diventeranno un titolo di merito, di cui si farà annualmente menzione negli specchi caratteristici, e nelle relazioni degli ispettori. E di tali note favorevoli o sfavorevoli sarà, in occasione delle determinazioni riguardanti la loro carriera, tenuto special conto dal Governo. § 860. La buona volontà nell'insegnare, ed i progressi ottenuti, costituiranno pure nei sott'uffiziali, caporali e soldati, titoli di merito da prendersi in considerazione nelle promozioni.
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Scuole di lettere, conteggio, ecc. (Art. 236 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo