Regolamento›§ 2
Art. 78
In vigore dal 26 mar 1863
Alle promosse sarà conceduta un'attestazione dei voti ottenuti in ciascuna materia.
Quando un'allieva attende pure a qualche studio di quelli non obbligatori, l'attestazione riporterà eziandio i voti ottenuti in esso studio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-78