Regolamento›§ 2
Art. 77
In vigore dal 26 mar 1863
Un'alunna non è promossa se non consegue in ciascuna materia almeno i sei decimi dei voti, ed almeno i 7/10 nella lingua e nella composizione italiana.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-77